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Per essere più informati come viaggiatori – consumatori, consigliamo a tutti
di leggere il codice del consumo nella parte dedicata ai viaggi e vacanze.
Ecco il testo del Codice.
Codice del Consumo – Servizi Turistici
CAPO II
Servizi turistici
Articolo 82
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo
83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall’organizzatore o dal
venditore, di cui all’articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai
pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali
commerciali e a distanza, ferme restando le
disposizioni previste negli articoli da 64
a 67.
Articolo 83
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che
realizza la combinazione degli elementi
di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell’articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici,
l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti
turistici direttamente o tramite un venditore.
Articolo 84
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere
i) e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi
di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l’organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
56 Codice del consumo
Artt. 85-86 Parte III - Il rapporto di
consumo
Articolo 85
Forma del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti
turistici è redatto in forma scritta in termini chiari
e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una
copia del contratto stipulato, sottoscritto o
timbrato dall’organizzatore o venditore.
Articolo 86
Elementi del contratto di vendita di
pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e
conclusione, qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed
estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità
della sua revisione, diritti e tasse sui servizi
di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti
ed aeroporti e gli altri oneri posti
a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all’atto della prenotazione, nonché il
termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo è versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385
del codice civile non si producono qualora
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal
grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e
delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del
fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di
trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la
sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l’eventuale idoneità
all’accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la
conformità alla regolamentazione dello
Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri
servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa
la presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve
essere informato dell’annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del
viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore
o il venditore e il consumatore al momento
della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del
consumatore per la cessione del contratto ad un
terzo;
o) termine entro il quale il consumatore
deve presentare reclamo per l’inadempimento
o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore
deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali
di cui all’articolo 91.
Codice del consumo 57
Parte III - Il rapporto di consumo Artt.
87-88
Articolo 87
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque
prima della conclusione del contratto, il venditore
o l’organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell’Unione europea
in materia di passaporto e visto con
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché
gli obblighi sanitari e le relative
formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio
l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore
per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e
coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di
eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore
o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o
venditore utilizzabile in caso di difficoltà
in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne
all’estero, recapiti telefonici per stabilire
un contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un
contratto di assicurazione a copertura
delle spese sostenute dal consumatore per
l’annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato
nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute
nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire
informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio
offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono
comunicate al consumatore.
Articolo 88
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del
consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la
categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo
di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il
livello e le caratteristiche principali, la
sua approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale
applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto
e visto con indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità da assolvere per
l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da
versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
58 Codice del consumo
Artt. 89-90 Parte III - Il rapporto di
consumo
g) l’indicazione del numero minimo di
partecipanti eventualmente necessario per
l’effettuazione del viaggio tutto compreso e
del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del
pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei
cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai
sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di
contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo
vincolano l’organizzatore e il venditore in
relazione alle rispettive responsabilità, a
meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto
al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai
contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Articolo 89
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un
terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre quattro
giorni lavorativi prima della partenza,
di trovarsi nell’impossibilità di usufruire
del pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono
solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore
o del venditore al pagamento del prezzo e
delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di
vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti è ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con
la definizione delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e
delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato. I costi devono
essere adeguatamente documentati dal
venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni
caso essere superiore al dieci per cento del prezzo
nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la
percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere
aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Codice del consumo 59
Parte III - Il rapporto di consumo Artt.
91-92
Articolo 91
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il
venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi
dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica
di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha
diritto a quanto previsto nell’articolo
92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta
all’organizzatore o al venditore entro
due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione
alternativa o il consumatore non l’accetta per
un giustificato motivo, l’organizzatore gli
mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto, e
gli restituisce la differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
Articolo 92
Diritti del consumatore in caso
di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal
contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e
91, o il pacchetto turistico viene
cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un
altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore previa restituzione
della differenza del prezzo, oppure gli è
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione,
la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il
consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la
cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti eventualmente
richiesto ed il consumatore sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza,
oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
60 Codice del consumo
Artt. 93-95 Parte III - Il rapporto di
consumo
Articolo 93
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti
dall’articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e il venditore sono tenuti
al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità, se non provano
che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si
avvale di altri prestatori di servizi è comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Articolo 94
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti
delle convenzioni internazionali che
disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia
o l’Unione europea, ed, in particolare, nei
limiti previsti dalla convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di
Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2
marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così
come recepite nell’ordinamento ovvero nei
limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,
rese esecutive nell’ordinamento italiano,
alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l’articolo 2951 del
codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca
limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al
comma 1.
Articolo 95
Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in
forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione
degli articoli 1341 del codice civile e
degli articoli da 33 a 37 del codice,
limitazioni al risarcimento del danno,
diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del
pacchetto turistico.
Codice del consumo 61
Parte III - Il rapporto di consumo Artt.
96-98
2. La limitazione di cui al comma 1 non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore
a quanto previsto dall’articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il
risarcimento del danno è ammesso nei
limiti previsti dall’articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e
dagli articoli dal 1783 al 1786 del
codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore
nel luogo della partenza.
Articolo 96
Esonero di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono
esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli
94 e 95, quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso
del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo
imputabile.
Articolo 97
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno
risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i
diritti e azioni di quest’ultimo verso i
terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore
o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga.
Articolo 98
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il
suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro nel
luogo di partenza.
62 Codice del consumo
Artt. 99-101 Parte III - Il rapporto di
consumo
Articolo 99
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono
essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità
civile verso il consumatore per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare
polizze assicurative di assistenza al turista.
Articolo 100
Fondo di garanzia
1. È istituito presso il Ministero delle
attività produttive un fondo nazionale di garanzia,
per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all’estero, nonché per fornire una
immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una
quota pari al due per cento dell’ammontare
del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all’articolo 99, che è
versata all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, al
fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di
cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente
alla quota così come determinata ai sensi
del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di
rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di
funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
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testo integrale del Codice del Consumo |