Per essere più informati come viaggiatori – consumatori, consigliamo a tutti di leggere il codice del consumo nella parte dedicata ai viaggi e vacanze.

 

Ecco il testo del Codice.

 

Codice del Consumo – Servizi Turistici

 

CAPO II

Servizi turistici

Articolo 82

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo

83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal

venditore, di cui all’articolo 84.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali

commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64

a 67.

Articolo 83

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi

di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo

forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati

ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto

turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni

richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Articolo 84

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,

risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,

venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere

i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae

l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

56 Codice del consumo

Artt. 85-86 Parte III - Il rapporto di consumo

Articolo 85

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari

e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o

timbrato dall’organizzatore o venditore.

Articolo 86

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno

frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore

o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi

di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti

a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi

all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il

suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385

del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto

non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della

controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il

viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del

ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria

turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili,

nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello

Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa

la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del

viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente

previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore

o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un

terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento

o l’inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione

alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

Codice del consumo 57

Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 87-88

Articolo 87

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore

o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti

le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea

in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché

gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore

per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore

o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà

in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire

un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura

delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il

rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute

nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio

offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo

mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 88

Opuscolo informativo

1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il

livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello

Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro

dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini

per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per

l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il

versamento del saldo;

58 Codice del consumo

Artt. 89-90 Parte III - Il rapporto di consumo

g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per

l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore

deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai

sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali

commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in

relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi

indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del

contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,

successivamente alla stipulazione.

Articolo 89

Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione

del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore

o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,

di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del

cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore

o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente

derivanti dalla cessione.

Articolo 90

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle

parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con

la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco

o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono

essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo

nel suo originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente

può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la

partenza.

Codice del consumo 59

Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 91-92

Articolo 91

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare

in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso

in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del

prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può

recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo

92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro

due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non

può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la

prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico

del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le

prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del

danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per

un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto

equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e

gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni

effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 92

Diritti del consumatore in caso

di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e

91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi

motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un

altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione

della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal

momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni

ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende

dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente

richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni

prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso

in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

60 Codice del consumo

Artt. 93-95 Parte III - Il rapporto di consumo

Articolo 93

Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o

inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,

l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le

rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è

stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non

imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque

tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro

confronti.

Articolo 94

Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle

prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti

delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia

o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia

del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19

maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto

ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di

Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.

1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così

come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,

rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione

europea ovvero la stessa Unione europea.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del

viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto

attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico

per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al

comma 1.

Articolo 95

Responsabilità per danni diversi

da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione

degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice,

limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento

o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del

pacchetto turistico.

Codice del consumo 61

Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 96-98

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore

a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto

di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27

dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei

limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto

di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva

dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del

codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore

nel luogo della partenza.

Articolo 96

Esonero di responsabilità

1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli

94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore

o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero

da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso

del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in

ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento

del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 97

Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i

diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni

e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Articolo 98

Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore

senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore

vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,

con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci

giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

62 Codice del consumo

Artt. 99-101 Parte III - Il rapporto di consumo

Articolo 99

Assicurazione

1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità

civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Articolo 100

Fondo di garanzia

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia,

per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore,

il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso

di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in

caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,

imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare

del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è

versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente

alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto

del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze.

 

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