C.C.V. CONTRATTO COLLETTIVO DI VIAGGIO
Legge del 27/12/1977 n° 1084
Pubblicato nella Gazz. Uff., Suppl. Ord., 17 febbraio 1978, n. 48
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile1970.
Art. 1. il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 36 della convenzione medesima.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO
(Traduzione non ufficiale, pubblicata in Gazz. Uff., Suppl. Ord., 17
febbraio 1978, n. 48)
Gli Stati Parti della presente Convenzione, Constatando lo sviluppo del
turismo ed il suo ruolo economico e sociale, Riconoscendo la necessità di
stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio.
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - CAMPO D'APPLICAZIONE
Art. 1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:
1) Contratto di Viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio,
sia un contratto di intermediario di viaggio.
2) Contratto di organizzazione di Viaggio: qualunque contratto tramite il
quale una
persona si impegna a suo nome a procurare a d un'altra per mezzo di un
prezzo
globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno
separato dal
trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca.
3) Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il
quale una
persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un
contratto di
organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di
effettuare un
viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di
intermediario
di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra
vettori.
4) Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di
prestazioni dirette
o indirette di qualsiasi tipo.
5) Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma
l'impegno
definito al § 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo
professionale o
meno.
6) Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma
l'impegno
definito al § 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo
professionale o
meno.
7) Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni
definite ai §§
2 e 3, sia che il contatto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei
o da chi per lei.
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Art. 2 - 1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di
viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di
viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o, in mancanza di tale
sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per, tramite della
quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato
contraente.
Art. 2 - 2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle
legislazioni speciali che
stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di
viaggiatori.
Capitolo II - OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI
VIAGGI E DEI VIAGGIATORI
Art. 3 - 1. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti
definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di
viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i
principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
Art. 4 - 1. In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti definiti all'art. 1, il viaggiatore deve in particolare fornire
tutte. le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e
rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi
altro servizio.
Capitolo III - CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI
Art. 5 - 1. L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento
di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.
Art. 6 - 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
a) luogo e data di emissione;
b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi:
c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato
effettuato da un'altra
persona,
nome di quest'ultima;
d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
e) tutte le precisazioni necessarie relative at trasporto, al soggiorno
come pure a tutti gli
altri servizi
accessori compresi nel prezzo;
f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel
contratto;
h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere
l'annullamento del contratto;
i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai
sensi dell'art.
29;
j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi
clausola contraria,
alle disposizioni della. presente Convenzione;
k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano
utile di inserire.
Art. 6 - 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste at
paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il
documento di viaggio potrà contenere un semplice
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riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere
menzionata nel documento di viaggio.
Art. 7 - 1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle
condizioni del contratto. 2. La violazione da parte dell'organizzatore di
viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli artt. 5 o 6, non
intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla
presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque
pregiudizio derivante da questa violazione.
Art. 8 - 1. Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà
farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a
condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al
viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di
viaggi di tutte le spese causate da quota sostituzione, incluse le somme
non rimborsabili dovute a terzi.
Art. 9 - 1. Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi
momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare
l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o
secondo le disposizioni del contratto.
Art. 10 - 1. L'organizzatore di viaggi può senza indennità, annullare il
contratto, totalmente o
parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si
manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di
viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e
che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide
ragioni per non concluderlo.
Art. 10 - 2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il
contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsti
nei documenti di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo
fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore.almeno 15 giorni prima
della data alla quale, il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
Art. 10 - 3. In caso di annullamento del contratto prima della sua
esecuzione, l'organizzatore di viaggi, deve rimborsare qualunque pagamento
incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso
di esecuzione,l'organizzatore di viaggi, deve prendere tutte le misure
necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a
indennizzarsi a vicenda in maniera equa.
Art. 11 - 1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale
se non in conseguenza di variazioni del corso del cambi o delle tariffe
dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel
documento di viaggio.
Art. 11 - 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede. il 10%, il
viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso in
questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da
lui pagate all'organizzatore di viaggi.
Art. 12 - 1. L'organizzatore di viaggi, risponde degli atti e delle
omissioni dei suoi impiegati ed agenti, qualora agiscano nell' esercizio
delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie
omissioni.
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Art. 13 - 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio
causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei
suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla
presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da
organizzatore di viaggi diligente.
Art. 13 - 2. Senza pregiudizio della determinazione. di quali persone
abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti,
l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo1 è limitata per ciascun
viaggiatore a: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per
danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro danno. Ciascun Stato
contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai
contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo
territorio.
Art. 14 - 1. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i
servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'
esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio
causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti
servizi.
Art. 15 - 1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi
di trasporto, di alloggio o di qualsiasi alto tipo relativi all’esecuzione
del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al
viaggiatore a motivo dell' inadempimento totale o parziale di questi
servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso
avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso
dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi
non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella
scelta. della persona che esegue il servizio.
Art. 15 - 2. Quando le disposizioni menzionate al § 1 non prevedono una
limitazione, all'indennità dovuta all'organizzatore di viaggi, questa
indennità è fissata conformemente all'art. 13, § 2.
Art. 15 - 3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il
viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in
tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi
responsabili di tale pregiudizio.Il viaggiatore è tenuto a facilitare il
ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i
documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il
caso, i suoi diritti.
Art. 14 - 4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi
responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da
lui subito.
Art. 16 - 1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sue colpa
all''organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai
sensi dell'art. 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli
spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la
colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un
viaggiatore.
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Capitolo IV - CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI
Art. 17 - 1. Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi
con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi
separati, è considerato come se fosse stato concluso del viaggiatore.
Art. 18 - 1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce
ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle
disposizioni degli artt. 5 e 6, l'indicazione del nome e dell' indirizzo
dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall' indicazione del nome
e dell' indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che
quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
Art. 18 - 2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la
fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o
un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al
viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma
che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura
relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il
contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla
presente Convenzione.
Art. 19 - 1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati
all'art. 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del
contratto.
Art. 19 - 2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli
obblighi che gli competono ai sensi dell'art. 18, non intaccano ne
l'esistenza ne la validità del contratto che resta regolato dalla presente
Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al § 1 dell'art.
18, l’intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di
viaggi. In caso di violazione degli obblighi menzionati al §2 dell art.
18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante
da questa violazione. 1.
Art. 20 - 1. Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi
momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare
l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o
secondo le disposizioni del contratto.
Art. 21 - 1. L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle
omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio
delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie
omissioni.
Art. 22 - 1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza
che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo
stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di
viaggi diligente.
Art. 22 - 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone
abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti,
l'indennità dovuta in applicazione del § 1 è limitata a 10.000 franchi per
viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite
superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di
un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
Art. 22 - 3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento
totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto
del contratto.
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Art. 23 - 1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa
all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde
ai sensi dell'art. 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli
competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola,
la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un
viaggiatore.
Capitolo V - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 24 - 1. Il franco menzionato nella presente Convenzione è il
franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900
di fino.
Art. 25 - 1. Quando il pregiudizio causato dall' inadempimento totale o
parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo
ad un reclamo extracontrattuale, l organizzatore di viaggi e
l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della
presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che
determinano o limitano le indennità da loro dovute.
Art. 26 - 1. Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle
persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi
rispondono ai sensi degli artt. 12 e 21 è messa in causa, questa persona
può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che
escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o
dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da
loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso
superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
Art. 27 - 1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non
possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che
escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro
dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro
o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli artt. 12 e 2 1, è
avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una
mancanza deliberata di considerazione oppure una ignoranza inescusabile di
tali conseguenze.
Art. 27 - 2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto
cogente, la valutazione della
inosservanza menzionata al § 1 ha luogo in conformità a queste
disposizioni.
Art. 27 - 3. I §§ 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità
extra-contrattuale delle persone menzionate agli artt. 12 e 21 quando
l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali
persone.
Art. 28 - 1. Le disposizioni della presente Convenzione on pregiudicano i
diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.
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Capitolo VI - AZIONI LEGALI
Art. 29 - 1. Il contratto di viaggio può contenere una clausola che
attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa
clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente
Convenzione.
Art. 30 - 1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio
regolato dalla presente
Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno
all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione
entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto
come data di termine del servizio che da' luogo alla controversia.
Comunque, in caso di ferite o altri danni all' integrità fisica o psichica
con conseguente decesso del viaggiatore, dopo la data prevista come
termine del servizio che da' luogo alla controversia il periodo di tempo
inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque
oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo
servizio.
Art. 30 - 2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio
regolato dalla presente
Convenzione, diverse da quelle menzionate al § 1,cadono in prescrizione
entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere
dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che da'
luogo alla controversia.
Capitolo VII - NULLITA' DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE
Art. 31 - 1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o
indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un
senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non
comporta la nullità del contratto.
Art. 31 - 2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono
all'organizzatore di viaggi o
all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal
viaggiatore o che trasferiscono l'onere della prova.
Capitolo - VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - 1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non
può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su
domanda di uno di essi.
Art. 32 - 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di
arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione
dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte
internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo
Statuto della Corte.
Art. 33 - 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli
Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una
istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia
atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte
internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.
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Art. 34 - 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
Art. 35 - 1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di
qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'art.
33.
Art. 35 - 2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Governo belga.
Art. 36 - 1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la
data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
Art. 36 - 2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi
aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del
suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 37 - 1. Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la
presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei
suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno
dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del
Governo belga.
Art. 38 - 1. Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si
applicheranno le seguenti disposizioni:
1) Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che
rientrino nella
competenza
legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo
federale saranno,
entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati
federali.
2) Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui
applicazione rientra
nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei
cantoni
costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della
federazione, tenuti a
prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a
conoscenza delle
autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali
articoli unitamente al
suo parere favorevole, il più presto possibile.
3) Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà su
richiesta di
qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della
prassi in vigore
nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda
qualunque
disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella
quale è stato
dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta
disposizione.
Art. 39 - 1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica,
dell'adesione o in qualunque altro momento successive, notificare per
iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai
territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni
internazionali. La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi
dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.
Art. 39 - 2. Ciascuno Stato contraente che ha sottoscritto una
dichiarazione ai sensi del §1 del presente articolo potrà in qualsiasi
momento informare il Governo belga che la
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Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia
prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo
belga, della notifica di denuncia.
Art. 40 - 1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma,
della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o
le riserve seguenti:
a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio
internazionali che
debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso
dallo Stato
dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;
b) di non considerarsi come impegnato dal § 2 dell'art. 32 della presente
Convenzione.
Art. 40 - 2. Le riserve menzionate at paragrafo precedente non devono
essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.
Art. 40 - 3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva
prevista al § 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica
indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo
il ricevimento di tale notifica.
Art. 41 - 1. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle
convenzioni relative al trasporto di viaggiatori, e del loro bagaglio o al
soggiorno delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.
Art. 42 - 1. Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di
cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai
sensi del § 1 dell' art. 36, chiedere la riunione di una Conferenza
incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione
della presente Convenzione.
Art. 42 - 2. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa
facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati
contraenti è d' accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.
Art. 43 - 1. Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:
1) Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute. in applicazione degli
artt. 33, 34 e 35.
2) Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in
applicazione dell'art. 36.
3) Le denunce fatte in applicazione dell'art. 37 e del § 2 dell'art. 39.
4) Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del § 1 dell'art. 39 e
degli artt. 40 e 42.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati
allo scopo, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i
due testi facenti
Ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli
archivi del Governo
belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.
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